Efficienza e prestazione energetica: le novità

L’architettura eco-sostenibile unisce il comfort all’ecologia.

Un esempio? Le pergole bioclimatiche, per godersi giardini e terrazze tutto l’anno.
Sole, vento, acqua e terra. Per chi ancora non la conosce, l’architettura bioclimatica è quella che si modella sugli elementi naturali. Anzi, interagisce con essi per creare comfort e vivibilità senza pesare sull’ambiente. Un esempio tra i più apprezzati è quello delle pergole bioclimatiche, strutture eco-compatibili ideate per terrazze e giardini. Questo tipo di installazioni permette di godersi gli spazi esterni in inverno come in estate senza un impatto ambientale oneroso. Come? Semplicemente mantenendo un microclima gradevole, a fronte di un consumo energetico ridotto.

Ecco alcuni dei vantaggi dello scegliere un’architettura in linea con l’ambiente.

pergola bio Pratic

Tra le funzioni più importanti di una pergola c’è da sempre la necessità di proteggersi dai raggi del Sole. Esigenza sempre più essenziale, considerando l’effetto nocivo dei raggi ultravioletti sulla nostra pelle. Ciò non toglie che la luminosità è uno degli aspetti più piacevoli degli spazi esterni, soprattutto nelle magnifiche giornate estive e primaverili. Ecco perché le pergole bioclimatiche sono concepite con lamelle orientabili, la cui inclinazione permette di ottimizzare la quantità di luce in entrata. In questo modo è possibile ripararsi completamente dal sole e dalla pioggia, o godere appieno delle ore di luce. Ma anche lasciar filtrare solo alcuni raggi e favorire una ventilazione naturale modulando l’inclinazione.

lamelle pergola

Un secondo vantaggio delle pergole bioclimatiche è la possibilità di riutilizzare l’acqua piovana. Il rivestimento impermeabile delle lamelle permette, quando sono chiuse, di ripararsi dalle precipitazioni. Ma l’acqua canalizzata nei telai laterali può essere raccolta e riciclata per annaffiare le piante della terrazza o del giardino. Un valore aggiunto che evita gli sprechi, conservando al contempo la condizione ottimale degli arredi esterni. Questo tipo di funzionalità è particolarmente utile nella stagione estiva, quando l’acqua disponibile è ancora più preziosa.

pergola e piscina

Il terzo vantaggio della nostra scelta ecologica è che una pergola bioclimatica è altamente personalizzabile. In commercio ne esistono di curatissime anche dal punto di vista estetico, con design minimali ed eleganti. Ma, soprattutto, concepite per ospitare tutta una serie di pratici optional. Dall’impianto Bluetooth per ascoltare musica all’esterno al riscaldamento a infrarossi, passando per l’illuminazione LED a bassissimo consumo. Un set di comodità che non vanno a discapito della natura e smetteranno di farci lamentare per la scomparsa delle mezze stagioni.

NUOVO DLGS 48/2020
NOVITÀ EFFICIENZA E PRESTAZIONE ENERGETICA E GLI APE

Il nuovo Decreto Legislativo n. 48/2020 che apporta novità sull’efficienza energetica, la prestazione energetica e sulla normativa che regola gli APE (Attestati di Prestazione Energetica) è ora in vigore.

Il DLgs 48/2020 attua la direttiva (UE) 2018/844 e promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici, tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi delle azioni previste, cercando in tal modo di ottimizzare il rapporto tra oneri e benefici per l’intera collettività.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno 11 giugno, il DLgs 48/2020 recepisce le direttive 2012/27 sull’efficienza energetica e Ue 2018/844 sulla prestazione energetica nell’edilizia apportando così delle modifiche al Dlgs 192 del 2005 (sul rendimento energetico degli edifici) e abrogando alcuni obblighi fissati dalla Legge 10/91 (Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia). Il DLgs 10 giugno 2020 non modifica solo normative sull’efficienza energetica in edilizia, ma anche alcune disposizioni in materia edilizia.

I contenuti principali del DLGS 10 GIUGNO 2020, N. 48 sono raggruppati in 4 Capi:

Capo I         Finalità e modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
Capo II        Modifiche agli allegati al decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192
Capo III      Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Capo IV      Abrogazioni e disposizioni finali

Vediamo nel dettaglio le novità del nuovo decreto 48/2020 sull’efficienza energetica e la prestazione energetica:

1. Modifica di terminologie e definizioni
art.3 e 4 DLgs 48/2020 modifica di terminologie e definizioni in merito all’efficienza energetica e alla prestazione energetica in edilizia.

Nello specifico, il decreto modifica le definizioni di «generatore di calore», di «sistema tecnico per l’edilizia» e di «impianto termico» e aggiunge nuovi termini contenuti nella direttiva 844/2018/Ue.

Sono coniate inoltre nuove definizioni tra le quali «contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (Epc)», «microsistema isolato», «sistema di automazione e controllo dell’edificio (Bacs)» e «sistemi alternativi ad alta efficienza», le cui definizioni fanno capo ai nuovi requisiti che dovranno possedere gli edifici di nuova costruzione o di recente ristrutturazione.
Tali definizioni inoltre ampliano l’ambito di intervento della precedente normativa che ora disciplina anche l’integrazione negli edifici di impianti tecnici per l’edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici e la strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale.

2. Ristrutturazioni immobiliari
art.5 DLgs 48/2020 – Strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare.

Il decreto interministeriale previsto per l’11 luglio 2020 (entro 30 giorni dall’entrata in vigore del Dlgs 48/2020), adotterà una strategia a lungo termine per la ristrutturazione immobiliare di edifici pubblici e privati, al fine di ottenere entro il 2050 un patrimonio immobiliare nazionale “carbon neutral” e ad elevata efficienza energetica, agevolando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti a energia quasi zero.
La strategia dovrà essere recepita nel PNIEC – Piano nazionale integrato per l’energia e il clima pubblicato sul sito del MISE lo scorso Gennaio 2020. Il Decreto Interministeriale dovrà essere emanato su proposta del MISE (Ministero dello Sviluppo economico) dopo consultazione con la Conferenza unificata.

3. Mobilità elettrica
art.6, comma 3-sexies, DLgs 48/2020 – Incentivo allo sviluppo della rete di ricarica per la mobilità elettrica.

Al fine di sviluppare una rete di ricarica per la mobilità elettrica, il nuovo decreto 48/2020 sull’efficienza energetica e la prestazione energetica introduce dei requisiti da rispettare nelle nuove costruzioni e nelle ristrutturazioni importanti tra cui l’obbligo di installazione di tecnologie per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di nuova costruzione, in quelli sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di dieci posti auto. In particolare entro il 1° gennaio 2025 la norma prevede quanto segue:
Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto sono rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:
a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:
1) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;
2) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici […]
Un decreto del MISE (da emanare di concerto con il Ministero dell’Ambiente e quello delle Infrastrutture, e acquisita l’intesa in Conferenza unificata) darà il via all’attuazione di tali obblighi.

4. Impianti di climatizzazione
art.10 DLgs 48/2020 – Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva.

Tra le novità del DLgs 48/2020 l’aggiornamento delle modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell’acqua calda sanitaria, ai sensi della nuova direttiva 2018/844/Ue, che il decreto rimanda ad uno specifico DPR.

Il Decreto n. 48 del 2020  introduce all’articolo 4 del D.Lgs. n. 192/2005 i seguenti criteri e contenuti in merito all’esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti di climatizzazione:

1) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività;

2) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di semplificare l’attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia;

3) le disposizioni introdotte sono differenziate, se del caso, in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l’alimentazione dell’impianto termico;

4) sono individuati i casi in cui, in sede di ispezione, e’ obbligatorio consentire l’accesso all’impianto termico per controllarne le caratteristiche e le condizioni;

5) sono definite le modalità per l’integrazione delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull’accertamento e sull’ispezione degli impianti termici degli edifici con quelle presenti nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all’articolo 6, comma 12, lettera d).”

5. Incentivi fiscali
art.7 DLgs 48/2020 – Provvedimenti incentivazione basati su un meccanismo di sgravio fiscale a medio o lungo termine.

Gli  incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l’efficienza energetica degli edifici (ex art.4-ter comma 1, DLgs 192/2005), promuovono il miglioramento dell’efficienza energetica degli immobili garantiscono così confort e risparmio energetico (e relativo risparmio economico), grazie alla loro accessibilità da parte di una gran fetta di utenti. Tali provvedimenti di incentivazione si basano su un meccanismo di sgravio fiscale a medio o lungo termine.

Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l’incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri (come da art. 7, comma 1, DLgs 48/2020):

prestazione energetica dell’apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;

i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;

il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione (redatti da tecnici abilitati);

la diagnosi energetica (redatta da tecnico abilitato);

un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica.

Inoltre articolo 7 del DLgs 48/2020, che recepisce la direttiva UE n. 844, prevede che gli incentivi fiscali normati nei cosiddetti “eco bonus” saranno concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti, ma perché ciò diventi operativo sarà necessario un Decreto del Presidente della Repubblica che fissi i requisiti degli operatori che provvedono all’installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l’edilizia.

6. NOVITÀ PER GLI APE NEL DLGS 48/2020
APE, Attestati di Prestazione Energetica, DLgs 48/2020 art. 9.

Gli Attestati di Prestazione Energetica subiranno quindi tre principali modifiche, che vediamo nel dettaglio:

  1. pagamento di una sanzione amministrativa in caso di mancata allegazione dell’APE (Attestato di       Prestazione Energetica) ai contratti di compravendita immobiliare
  2. L’obbligo di allegare l’APE agli atti o di dichiararlo in sede di stipula di contratto, non varia come         non sono state modificate le entità sanzionatore per i trasgressori:
    Da 1.000 a 3.000 euro per i contratti di locazione (tali somme sono dimezzate se la durata della      locazione non supera i 3 anni)     da 3.000 a 18.000 euro negli altri casi.
  3. Il pagamento della sanzione amministrativa non esonera dall’obbligo di dover comunque presentare, entro 45 giorni dalla contestazione, l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) o la            dichiarazione in cui si afferma di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva   dell’APE, relative alle prestazioni energetiche.

Saranno le Regioni e le province autonome, e non più il MISE, a dover accertare e contestare le violazioni delle norme riguardo l’obbligo di allegare l’APE ai contratti di compravendita di trasferimento di immobili (residenziali e non residenziali) a titolo oneroso e di locazione

Il Dlgs 48/2020, trasferisce dal MISE, alle Regioni e alle province autonome le competenze che riguardano l’accertamento e la contestazione delle violazioni delle norme riguardo l’obbligo di allegare l’APE ai contratti di compravendita, di trasferimento di immobili (residenziali e non residenziali) a titolo oneroso e di locazione.

La dichiarazione e l’APE vanno presentati non più al ministero dello Sviluppo economico, bensì alle regioni o alle province autonome di competenza.

Le competenze sanzionatorie in materia di APE vengono semplicemente attribuite alle regioni e alle province autonome, che devono inoltre accertare l’eventuale contestazione delle violazioni là dove ci siano ricorsi l’Agenzia delle Entrate segnalerà i contratti privi di APE

Il Dlgs 48/2020 inoltre stabilisca che l’Agenzia delle Entrate individui d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome quali siano le informazioni utili tra quelle acquisite con la registrazione dei contratti per intraprendere un procedimento sanzionatorio.

Tali informazioni, precedentemente concordate e vagliate dal MISE (prima della pubblicazione del DLgs 48/2020) saranno ora inviate per il relativo controllo alla regione o alla provincia autonoma di competenza, per accertamento o eventuale contestazione.

7. Calcolo della prestazione energetica degli edifici
art.6 DLgs 48/2020 – Sono aggiornati i criteri generali per la definizione della metodologia di calcolo e dei requisiti di prestazione energetica degli edifici.

Gli aggiornamenti di cui all’art.6 saranno decretati nello specifico dal MISE, di concerto con altri ministeri. L’Enea, in collaborazione con il CTI, predisporrà e sottoporrà al MISE uno studio che evidenzi l’impatto energetico, economico e amministrativo conseguente all’aggiornamento normativo: questo passaggio servirà per adeguare senza conseguenze negative la metodologia di calcolo alle norme tecniche contenute nell’Allegato di cui al Decreto 48/2020.

 

Vengono anche modificati i criteri generali che il ministero dello Sviluppo economico deve seguire nell’emanare i provvedimenti che servono ad aggiornare le prescrizioni e i requisiti minimi che, relativamente alle prestazioni energetiche, gli edifici e le unità immobiliari devono osservare in caso di nuova costruzione, di ristrutturazioni importanti e di riqualificazione energetica.

 

Tra i nuovi criteri la previsione secondo cui sia gli edifici di nuova realizzazione che quelli esistenti – nel caso di sostituzione del generatore di calore là dove sia tecnicamente ed economicamente fattibile – devono essere dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, dove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell’unità immobiliare.

 

Un altro criterio interessante e la cui previsione è l’implementazione tecnologica degli immobili, è quello stabilito al comma 1, punto 2), con la modifica al DLgs 192/2005: in particolare nel DLgs 48/2020 si fa presente quanto segue:

3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati  di  impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW,  sono  dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all’articolo 14, paragrafo 4, e all’articolo 15, paragrafo 4, della Direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni.

8. Portale Nazionale
art.8 DLgs 48/2020 – Previsione di un Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici.

Il Decreto legislativo 48/2020 prevede l’istituzione – presso l’Enea – del Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici (già previsto dal DLgs 192/2005 all’art. 4-quater e poi mai attuato), il cui scopo era ed è confermato anche nel nuovo DLgs:

É istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e  alla  pubblica  amministrazione informazioni  sulla  prestazione  energetica  degli  edifici,   sulle migliori pratiche per le  riqualificazioni  energetiche  efficaci  in termini  di  costi,  sugli  strumenti  di  promozione  esistenti  per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi  compresa  la sostituzione delle caldaie a  combustibile  fossile  con  alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica. […]

Tale strumento fornirà informazioni e supporto ai cittadini, alle imprese e agli Enti Pubblici.

Edifici che non ricadono nel campo di applicazione del decreto

Va ricordato che sono esclusi dal campo di applicazione del Dlgs 192/2005 gli edifici dichiarati inagibili o collabenti. Vengono esclusi però anche porzioni di edifici e tipologie di edifici non influenti dal punto di vista della prestazione energetica, quali: box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione.

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